Insinuazione al passivo LCA

Domanda di ammissione nel passivo delle due banche venete in Liquidazione Coatta Amministrativa

Come è noto il Decreto-Legge 25 giugno 2017, n. 99 è stato convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2017, n. 121, pertanto il passaggio del ramo d’Azienda “buono” delle due banche venete a Banca Intesa è definitivo, come peraltro la messa in liquidazione coatta amministrativa delle medesime.

Alla luce del “fallimento di fatto” delle due Banche Venete, dal punto di vista civilistico, non è più possibile alcuna azione giudiziaria, ma solo presentare domanda di insinuazione nel passivo.

Nonostante la scadenza del termine, avvenuta ancora il 23.04.2018, è ancora possibile presentare la domanda di ammissione nel passivo della Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Ammistrativa e della Veneto Banca in Liquidazione Coatta Amministrativa.

Peraltro, si ritiene utile presentare siffatta domanda di insinuazione nel passivo, non tanto e non solo per cercare di recupere qualcosa dalla procedura liquidatoria, che non sarà di certo veloce, bensì per tenersi una porta aperta ed avere quindi una chance in più, nell'ottica di poter accedere un domani al Fondo di Ristoro statale che il Governo si sta apprestando ad istituire.



Dal punto di vista civilistico quindi l’unico modo di far valere i propri diritti e crediti nei confronti delle due Banche venete è solo quello di insinuarsi nel passivo.

Orbene, sono state ravvisate le seguenti macro categorie per le quali si ritiene possibile presentare domanda di ammissione al passivo:

     1)     Azionisti a titoli di investimento e di risparmio;

     2)     Azionisti obbligati all’acquisto per ottenere mutui/finanziamenti;

     3)     Azionisti finanziati per l’acquisto di azioni della banca (c.d. operazioni baciate);

     4)     Azionisti finanziati per impedire la vendita delle azioni;

     5)     Azionisti che hanno chiesto formalmente per iscritto e senza esito la vendita delle   proprie azioni (c.d. vendite a scavalco);

     6)     Obbligazionisti subordinati.

 

La documentazione comune a tutte le tipologie è la seguente:

-       Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2015, ove viene riportato il valore medio delle azioni prima della svalutazione;

-       Estratto dossier titoli alla data del 31.12.2016, ove il valore delle azioni è pari ad € 0,10, o se disponibile l’estratto dossier titoli più recente del 31.12.2017 e/o del 30.06.2018, ove il valore delle azioni è pari a zero o addirittura “n/d, non disponibile”;

-       Questionario MIFID;

 

per la sola categoria sub 2) Azionisti obbligati all’acquisto per ottenere mutui/finanziamenti anche:

-       Copia del contratto di mutuo/finanziamento collegato all’acquisto delle azioni;

-       Documentazione attestante l’erogazione del mutuo/finanziamento completa di data ed accredito;

-       Distinta ove risulta l’acquisto contemporaneo delle azioni;

 

per la sola categoria sub 3) Azionisti finanziati per l’acquisto di azioni della banca (c.d. operazioni baciate) anche:

-       Copia del contratto di finanziamento azioni baciate;

 

per la sola categoria sub 4) Azionisti finanziati per impedire la vendita delle azioni anche:

-       Copia del contratto di finanziamento in luogo della vendita della azioni;

 

per la sola categoria sub 5) Azionisti che hanno chiesto formalmente per iscritto e senza esito la vendita delle proprie azioni (c.d. vendite a scavalco) anche:

-       Copia ordine formale di vendita;

 

per la sola categoria sub 6) Obbligazionisti subordinati anche:

-       Documentazione attestante la sottoscrizione della relative obbligazioni subordinate.

 

Contattateci per conoscere il costo riservato agli Associati per la redazione e presentazione della domanda di insinuazione al passivo delle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa.
 

La domanda di insinuazione allo stato passivo delle due banche venete, può essere presentata anche da chi ha accettato a suo tempo l’Offerta Pubblica di Transazione (OPT), non ravvisandosi per il momento a fronte del fallimento delle banche alcuna incompatibilità e/o inammissibilità, anche al fine di provare a recuperare qualche somma in più oltre al ristoro ricevuto.